📞 340 6870864 📧 info@consorzioforestalelegnolocale.it
Consorzio forestale legno locale Diamo valore alla filiera del legno


Scarto verde - rifiuto o sottoprodotto


Alla luce del recente Decreto Legislativo del 3 Settembre 2020, le cose per il settore della manutenzione del verde sono cambiate soprattutto per la gestione del materiale di risulta proveniente da sfalci, potature ed abbattimenti.

Tale decreto recepisce molte norme europee di materia ambientale e inserisce un distinguo molto importante per chi effettua lavori sul verde pubblico e privato in ambiente urbano.

All’art. 183 b-ter infatti, al punto 5, si identifica come RIFIUTO non pericoloso anche foglie, erba e materiale derivante dalle potature.

Ad una prima analisi si potrebbe quindi presupporre di dover “ritornare” al vecchio formulario, discarica e aumento della burocrazia ma non è assolutamente così.

Il problema reale e, finalmente risolto, sta proprio nella TRACCIABILITA’, del prodotto, o, in questo caso, sottoprodotto.

Il succo della legge, che a nostro avviso, finalmente premia chi ha deciso di adottare una CERTIFICAZIONE non solo etica ma che garantisca la TRACCIABILITA’ e il RISPETTO della EUTR 995/2010 sta proprio nell’artico successivo: l’art. 184 bis. Comma 1

Tale articolo cita testualmente:

  1. E’ un sottoprodotto e non un rifiuto ai sensi dell’art. 183, comma 1 lettera a), qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa TUTTE le seguenti condizioni:

a)     La sostanza o l’oggetto è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;

b)     È certo che la sostanza o l’oggetto sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;

c)     La sostanza o l’oggetto può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale;

d)     L’ulteriore utilizzo è legale, ossia la sostanza o l’oggetto soddisfa, per utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti riguardanti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o sulla salute umana.

Riassumendo i derivati dalla potatura o degli abbattimenti possono essere considerati sottoprodotto? Certo perché in ambito urbano le alberature sottoposte a potatura non sono certamente piante coltivate a scopo produttivo che altrimenti rientrerebbero nella categoria dell’agricoltura o della silvicoltura quindi il punto a) è soddisfatto ma non basta. Infatti, per essere considerato sottoprodotto, il materiale non deve essere abbandonato e sé stesso ma RIUTILIZZATO, in qualsiasi sua forma esattamente come chiede il punto b).

Il materiale può essere utilizzato direttamente senza ulteriore trattamento: certamente, il legno infatti può essere cippato, usato come combustibile, come compost e anche, e questo ci traghetta direttamente al punto più importante, può essere utilizzato come materia prima.

Il punto d) infatti, parla di legalità dell’utilizzo. La legalità comporta in primis la “due diligence” poi, cosa fondamentale la tracciabilità, la sicurezza per gli operatori, il rispetto dei contratti di lavoro, e per ultimo il rispetto delle normative sul commercio di legname.

Come si può ovviare, allora, all’ultimo punto? Solamente con una CERTIFICAZIONE riconosciuta esattamente ai sensi della EUTR 995/2010.

Esempio pratico:

Un arboricoltore abbatte un albero, lo vuole accatastare a casa per cippare la ramaglia, vendere parte in legna da ardere e segare in tavole il tronco per venderlo ad artigiani locali.

Può stoccare il materiale in un deposito temporaneo fino ai 30 metri cubi in 3 mesi ( di cui il 10 di altro materiale) o fino ad un anno se non li supera e poi farlo smaltire da ditta di recupero, NON può vendere il materiale come legna da ardere perché non soddisfa i criteri di tracciabilità, NON può vendere il segato perché non rispetta né la tracciabilità né da “due diligence” e quindi rientra nel reato penale.

Se fosse CERTIFICATO invece il suo materiale diventerebbe sottoprodotto ( art. 184 bis), facendo le dovute dichiarazioni in materia di RECUPERO ( art. 183 lettera T) e allegato C lo si può vendere o usare da combustibile ( parte IV allegato C punto R1- legna da ardere, punto R10 cippato in loco, punto R11 compost, punto R13 stoccaggio), se invece riutilizzato come assi da lavoro rientra pienamente nella sola definizione dell’art.184 bis comma 1 lettera d).

Noi del Consorzio Forestale Legno Locale abbiamo sempre creduto in questo processo e possiamo dire con estrema tranquillità che i processi che proponiamo, ovvero la CATENA DI CUSTODIA PEFC, nel nostro gruppo siano la soluzione efficace ed efficiente per non dover trattare il materiale come un rifiuto, perché rifiuto non deve essere.

La tracciabilità viene garantita da un processo di lavorazione e verifica e quindi assolve pienamente l’art. 184 bis. e chi decide di certificarsi può trattare il proprio materiale come un sottoprodotto e valorizzarlo come meglio crede!

Per info sulla CERTIFICAZIONE, su come aderire al Consorzio Forestale Legno Locale o come aderire al Gruppo PEFC del Consorzio Forestale Legno Locale visita il sito www.consorzioforestalelegnolocale.it oppure invia una mail a info@consorzioforestalelegnolocale.it